Con la sentenza n. 1374/2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. n. 12, ha annullato una intimazione di pagamento poiché illegittimamente notificata.
Il contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa ad imposte comunali, eccependo la illegittimità dell’iter notificatorio nonché la omessa notifica degli atti presupposti alla medesima intimazione.
Con atto di contro deduzioni, il convenuto ente comunale produceva una relata di notifica che, a suo dire, avrebbe provato la notifica dell’atto prodromico e ribadiva, con argomentazioni varie, la legittimità del proprio operato in merito alla validità della notifica della intimazione.
Il contribuente, con articolata memoria, portava all’attenzione del giudice che il presunto atto prodromico, sì come la stessa intimazione impugnata, era stato inviato a mezzo di operatore postale privato non munito di apposita licenza speciale. Contestualmente produceva in giudizio l’elenco degli operatori postali in possesso delle opportune autorizzazioni.
Il giudice salernitano, dopo aver esaustivamente richiamato la normativa in tema di notificazione, ha ritenuto fondate e provate le eccezioni del ricorrente, reputando inesistente la notifica degli atti effettuata a mezzo di operatore postale privato in assenza di apposita licenza speciale e, per gli effetti, ha annullato l’intimazione di pagamento.
Come sottolineato dal giudice, seppur la Legge n. 124/2017 ha liberalizzato i servizi postali, detta liberalizzazione è subordinata al rilascio di una licenza speciale e quindi, gli operatori privati sono legittimati alla notificazione degli atti tributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle licenze ad opera dell’AGCOM. Pertanto, la notifica di atti tributari sostanziali e processuali effettuata da poste private prive di licenza individuale speciale è giuridicamente inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria, configurandosi un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere qualificabile un atto come notificazione.