Tassazione separata: sempre dovuta la comunicazione bonaria

È sempre dovuta la comunicazione bonaria ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata – indipendentemente dall’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta con la sentenza n. 917/2023, emessa a definizione di un giudizio patrocinato dal nostro Studio.

La Corte Casertana,  dopo un rapido excursus della normativa sostanziale nonché della recente giurisprudenza di legittimità, si è espressa in senso favorevole al contribuente il quale, nel proprio ricorso, aveva eccepito la violazione dell’art. 1 comma 412 della Legge 311/2004, secondo cui: “In esecuzione dell’articolo 6 comma 5 della Legge 212/2000, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo”.

Nel caso di specie, dagli atti di causa prima dell’iscrizione a ruolo non risultava emessa né notificata al contribuente alcuna comunicazione di liquidazione e, pertanto, la Corte Casertana decidendo in favore del ricorrente, ha sentenziato l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata, in accordo con quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis Ordinanza n. 17763/2021) la quale a più riprese ha statuito che: “in tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, I. n. 311/2004 obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, I. n. 212/2000, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Nel qual caso, l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Dalla lettura della norma si evince, infatti, che in caso di redditi soggetti a tassazione separata – per i quali non è prevista l’autoliquidazione del tributo – l’omissione della comunicazione ex art. 36-bis comporterà sempre la nullità della cartella, potendo l’Erario procedere all’ iscrizione a ruolo delle somme solo qualora il contribuente non adempia al pagamento di quanto richiesto in via bonaria; non assumendo rilievo quanto previsto dall’art. 6 co. 5 della Legge 212/2000 in relazione all’esistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

L’omissione della comunicazione bonaria in alcun modo potrà considerarsi sanata dalla motivazione della cartella, in quanto, come già statuito dalla CTP di Salerno (Sent. 2155/2019 sez. 7): “nessuna efficacia può attribuirsi all’avviso “postumo” contenuto nella cartella di pagamento, sia perché esso impone un onere di comunicazione non previsto della legge, sia perché la cartella in cui esso è inserito è viziata da nullità, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale richiamato”.

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