A far data dal 01.01.2022, la Legge Finanziaria 2021 ha introdotto l’obbligo di invio in formato fattura elettronica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione dell’attuale esterometro.(s.m.i.)
È quindi opportuno analizzare per tempo i possibili scenari operativi impattanti sull’operatività quotidiana e sui sistemi informativi per non trovarsi a prendere decisioni affrettate a ridosso della scadenza, con lo scopo ulteriore di evitare inutili sanzioni previste per tardiva o omessa registrazione e trasmissione delle fatture elettroniche
A questo scopo, qui di seguito ne sono illustrati alcuni con l’intento di anticipare eventuali problematiche di passaggio alla nuova metodologia imposta dal legislatore.
La suddivisione è riferita ai casi di imprese/professionisti, clienti di studio professionale, con e senza tenuta delle scritture contabili e gestionale di fatturazione. Naturalmente l’impatto maggiore si avrà sul ciclo passivo dato che per quello attivo sarà sufficiente indicare sette “X” nel campo codice destinatario del file xmlfattura.
FATTURE EMESSE – soluzione attuabile sin da subito senza particolari oneri aggiuntivi da sostenere:
1)Predisposizione di fattura elettronica;
2)Indicazione di sette “X” nel campo codice destinatario del file xmlfattura;
3)Trasmissione al sistema di interscambio nei termini ordinari;
4)Predisposizione PDF della fattura e sua trasmissione (ad es. tramite e-mail) al cliente estero (CEE o extraCEE).
FATTURE PASSIVE – valutazione degli impatti operativi e delle necessarie implementazioni del software gestionale – si ipotizzano 3 casi ben distinti:
CASO A: contabilità tenuta dallo studio e redazione fattura da parte dello studio
- Istituzione di una procedura di monitoraggio e verifica periodica di ricezione delle fatture cartacee e/o in formato PDF dal fornitore estero (CEE o extraCEE). Solitamente le piattaforme di vendita on-line mettono a disposizione le fatture in apposita area riservata;
- Trasmissione tempestiva allo studio delle fatture di acquisto estere, appena in possesso.
CASO B: contabilità tenuta dallo studio e redazione fattura passiva estera da parte del cliente
- Istituzione di una procedura di monitoraggio e verifica periodica di ricezione delle fatture cartacee e/o in formato PDF dal fornitore estero (CEE o extraCEE). Solitamente le piattaforme di vendita on-line mettono a disposizione le fatture in apposita area riservata;
- Accesso alla piattaforma di fatturazione elettronica messa a disposizione dallo studio e redazione della fattura elettronica di acquisto “integrativa” (TD17-TD18) e/o “autofattura” (TD19). Per convenzione si stabilisce di redigere le fatture con data di fine mese;
- Trasmissione della fattura integrativa (TD17-TD18) e/o l’autofattura (TD19) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione. In prospettiva di una più agevole riconciliazione futura delle liquidazioni IVA e registri precompilati da parte di AdE si consiglia di trasmettere le fatture entro la fine del mese di riferimento.
CASO C: contabilità e gestionale in carico al cliente
- Istituzione di una procedura di monitoraggio e verifica periodica di ricezione delle fatture cartacee e/o in formato PDF dal fornitore estero (CEE o extraCEE). Solitamente le piattaforme di vendita on-line mettono a disposizione le fatture in apposita area riservata;
- Verifica della capacità del sistema gestionale di emettere fattura con codice TD17-TD18-TD19 ovvero con indicazione dei dati del fornitore estero nella sezione “emittente”;
- Registrazione della fattura nel registro IVA acquisti e Vendite;
- Redazione (automatica?) della fattura integrativa/autofattura (può contenere data e numero del sezionale IVA vendite);
- Trasmissione della fattura integrativa (TD17-TD18) e/o l’autofattura (TD19) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione. In prospettiva di una più agevole riconciliazione delle liquidazioni IVA e registri precompilati predisposti da AdE, si consiglia di registrare e trasmettere le fatture entro la fine del mese di riferimento.
Naturalmente, le operazioni commerciali che transitano dalla dogana non necessitano di nessun adempimento, come del resto neppure le vendite effettuate tramite il sistema OTELLO (tax free).
Come anticipato in premessa, questi sono solo alcuni esempi di possibili scenari operativi; quello che è certo è che non si potrà più arrivare a ridosso della scsdenza, oggi trimestrale, recuperando le fatture dai vari portali di e-commerce.
Pare doveroso segnalare l’opportunità di evitare l’indicazione della partita IVA per gli acquisti di modico valore: l’onere burocratico sottostante, infatti, è più gravoso del beneficio di poter recuperare “due spicci” di imposte.