La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, ha ribadito il principio fissato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 12294 del 2020).
La vicenda traeva origine da un appello presentato dal contribuente a cui seguiva, a distanza di quasi sei mesi, un autonomo atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, se pur vittorioso in primo grado, aveva impugnato la sentenza al sol fine di vedersi riconoscere le spese di giudizio compensate dal giudice prime cure. L’agenzia delle entrate di Salerno notificava, a sua volta, un autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza.
Il giudice regionale, in ossequio alle disposizioni normative e all’orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto fondate le osservazioni proposte dal contribuente in sede di costituzione in giudizio e pertanto, ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio in quanto notificato alla controparte oltre il termine di sessanta giorni stabilito dal D.lgs n. 546/1992.
Una volta ricevuto l’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto solo costituirsi in giudizio a norma dell’articolo 54 del D.lgs n. 546/1992 e al più, proporre appello incidentale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 23 del medesimo Decreto.
L’ulteriore (autonomo) appello presentato dall’Agenzia delle Entrate è quindi, da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente proposto, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, la notifica di una impugnazione avverso una sentenza equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione (Cass. sentenza n. 3294/2009).