L’eterna lotta tra contante e moneta elettronica

Non tutti sanno che dal 1 luglio 2020 è possibile recuperare il 30% del costo sostenuto per commissioni di incasso su transazioni tramite POS, carte di credito e altri strumenti di pagamento elettronici tracciati. Finalmente la clientela non si sentirà più rispondere. “mi spiace tanto ma per pagamenti sotto i 30 euro non accettiamo moneta elettronica… i costi sono talmente elevati che…”. Da quale parte stia la ragione non è dato a me sapere ma una cosa è certa: l’esercente ha fornito un pessimo servizio complessivo al cliente, nonostante la merce o il servizio venduto fossero eccellenti.

E allora approfittiamo di questo credito che è riconosciuto a tutti quegli esercenti che non anno superato i € 400.000 di fatturato nell’anno 2019. Come funziona? In pratica l’imprenditore riceverà dal proprio operatore finanziario per via telematica, entro il giorno 20 del mese successivo, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte nel mese precedente. La comunicazione potrà avvenire ad esempio tramite PEC oppure mediante pubblicazione nel proprio on-line banking.

Il credito d’imposta del 30% delle commissioni di incasso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Tale credito d’imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi ma non verrà tassato.

Una certa attenzione dovrà però essere posta in merito alla conservazione della documentazione relativa alle commissioni addebitate. 10 anni non sono pochi! E’ quindi importante organizzarsi per tempo al fine di salvare tutte queste informazioni con sistemi di backup adeguati. La semplice copia su chiavetta USB o, peggio, sul proprio computer è rischioso; la chiavetta potrebbe venire smarrita e un PC compromesso da un virus oppure, semplicemente, divenire non più utilizzabile. Un sistema digitale di conservazione a norma, invece, è in grado di garantire nel tempo la reperibilità e leggibilità dei dati e così evitare brutte sorprese in caso di richieste di verifica da parte degli organi di controllo (GdF e/o AdE).

Se da una parte il legislatore ha abbassato la soglia della circolazione del contante a € 2.000 per transazione (€ 1.000 dal 01 gennaio 2022) dall’altra abbiamo l’opportunità di beneficiare di quegli effetti positivi che l’uso massiccio di contante impedisce; mi riferisco alla maggiore trasparenza e recuperabilità dei dati e informazioni, alla loro puntuale e veloce analisi, alla dimostrazione e gestione immediata delle transazioni oltre all’azzeramento, in tempi di Covid, del rischio di contagio indotto dallo scambio di banconote e monete.

Il digitale si evolve trasformando i modelli e le relazioni economiche consolidatesi nel tempo; l’impresa, però, non può permettersi di non adattarsi al cambiamento, pena la sua espulsione dal mercato.

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