L’Agenzia delle Entrate, per il tramite di Sogei, ha attivato un servizio gratuito, che si attiva previa manifestazione di volontà del contribuente con un semplice click all’interno della propria area riservata del sito “Fatture & Corrispettivi”. Purtroppo però il servizio funziona automaticamente dal giorno successivo in poi costringendo chi fosse interessato a conservare l’anno 2019 a caricare manualmente le fatture elettroniche ricevute ed emesse prima dell’adesione al servizio a blocchi con un massimo di 10 documenti alla volta. Superfluo osservare che il caricamento di quanto già presente sul sito appare un onere ingiustificato e spesso anche di difficile attuazione soprattutto per grossi volumi di fatture.
In ottica di semplificazione, invece, esisterebbe la possibilità di sollevare dall’onere circa 5 milioni di partite IVA (i più grandi si sono sicuramente organizzati da tempo).
Riteniamo che il progresso tecnologico debba portare una evoluzione interpretativa e normativa della “conservazione “, proprio per realizzare le semplificazioni auspicate. Mantenere adempimenti fini a se stessi, avulsi dalle esigenze che ne sono la ispirazione, corre il rischio di ingenerare un senso di vessazione che è un grosso ostacolo al rapporto di collaborazione che deve esistere tra contribuente e amministrazione finanziaria.
La conservazione delle fatture elettroniche, così come pure degli altri registri e documenti, non può essere vista come un adempimento avulso dal suo fine, ma come il mezzo per assicurare ai documenti informatici le caratteristiche di autenticità, immodificabilità ed integrità previste dal CAD. Per esempio, sarebbe di grande aiuto che l’Agenzia delle Entrate affermasse che i documenti informatici che assicurano i predetti tre requisiti sono validi indipendentemente dalle altre condizioni previste dal C.A.D., in modo da permettere anche ai piccoli contribuenti di apporre la firma digitale e la marca temporale ad un documento informatico come libro giornale ed evitare così di sottoporsi ad un complesso processo di conservazione che – non nascondiamolo – è stato ideato per la Pubblica Amministrazione ed esteso ai privati solo per “inerzia”.
Per le fatture elettroniche, sin quando permarranno nel sistema di Interscambio (sino al 30 giugno 2021, salvo proroghe) e successivamente solo previa apposita manifestazione di volontà del contribuente, il problema della conservazione non dovrebbe neppure porsi, considerato che tra i dati in possesso del SDI e trasmessi ai contribuenti come esito della loro trasmissione c’è l’hash di ciascuna fattura elettronica transitata da SDI, che assicura il rapporto certo ed univoco con la fattura a cui si riferisce e che assolve in maniera certa l’obbligo di Immodificabilità, integrità e autenticità del file, come prescritto dalle norme del CAD.
Ma vi è di più. Il legislatore con l’articolo 1, comma 6-bis, del Decreto legislativo 127/2015, ha previsto che:
“Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate… I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate…”.
Pertanto, la semplice adesione al servizio di consultazione delle Fatture elettroniche consentirebbe di ritenere assolto l’obbligo conservativo dei predetti documenti informatici. Considerando che il termine per l’adesione alla consultazione delle fatture elettroniche è stato di recente prorogato al 30 giugno 2021 – sin quando le fatture elettroniche saranno memorizzate nel Sistema di Interscambio (e lo saranno erga omnes quanto meno sino al 30 giugno 2021) – gli obblighi di conservazione si intenderebbero soddisfatti.
Sarebbe sufficiente quindi utilizzare gli strumenti, tecnici e normativi, esistenti per attuare “a costo zero” una semplificazione la cui mancata attuazione sarebbe ingiustificata, e la cui adozione rappresenterebbe una concreta ed apprezzabile traduzione degli intenti manifestati.