Se ne è sentito parlare in più salse, condite tra programmai TV e telegiornali oltre a comunicati postati nei social network; dal 01.01.2021 parte la lotteria degli scontrini.
Una operazione possibile in base alle modifiche apportate alle regole tecniche di formazione e trasmissione dei corrispettivi telematici in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021.
Da quella data, infatti, tutte le informazioni contenute negli scontrini (documenti commerciali) verranno trasmessi automaticamente dal registratore telematico all’Agenzia delle Entrate; pertanto, il titolare della ditta (o l’addetto alla cassa) dovrà riportare FEDELMENTE quello che accade in cassa. In particolare è fondamentale che lo scontrino riporti l’indicazione corretta di come è avvenuto il pagamento, se in modalità contante o elettronica oppure se saranno ricevuti dei ticket restaurant oppure se il corrispettivo non è riscosso.
La “fotografia” che l’Agenzia delle Entrate avrà dell’esercizio commerciale dipenderà dai dati che saranno trasmessi attraverso i corrispettivi; è nell’interesse dell’azienda/esercente, quindi, che i dati siano corretti. Sarà quindi necessario rivedere le procedure attuali di emissione dello scontrino.
Esempio: se fino ad oggi in un bar si era soliti far pagare il cliente al tavolo mentre gli si consegnava la consumazione presentandogli uno scontrino con indicazione di “già riscosso in contanti” ma poi il cliente decideva di pagare con carta di credito ecco che dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate riceverà una informazione errata. E se la prassi fosse la medesima per tutti gli scontrini di un giorno o di un mese? L’interpretazione da parte di AdE dello “sfasamento” tra quanto incassato in contanti e con moneta elettronica rispetto a quanto scontrinato porterebbe a considerarlo quale incasso “in nero” .
Occorre pertanto fare molta attenzione e, imporsi da subito di chiedere “come paga?” prima di “chiudere” lo scontrino oltre, ovviamente a questa seconda domanda: “partecipa alla lotteria degli scontrini?” Ma in tal caso (così come previsto nella bozza della legge finanziaria per l’anno 2021) occorrerà formulare anche una terza frase: “si ricordi che in tal caso deve pagare con moneta elettronica”.
LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
La lotteria degli scontrini partirà con il 1 gennaio 2021; prima di tale data non è possibile inserire in nessun modo il codice lotteria.
-
Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini
Soggetti maggiorenni che comprano in qualità di soggetti privati (non ditte/professionisti titolari di partita IVA).
-
Per quali acquisti si può partecipare alla lotteria degli scontrini
Al momento, solo per acquisti certificati da scontrini (documenti commerciali), non per le fatture.
-
Prima cosa da fare: contattare la ditta fornitrice/che fa la manutenzione del registratore telematico.
È necessario verificare che il software del registratore telematico sia aggiornato alla versione 7.0 delle specifiche tecniche del file dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate.
In teoria, la configurazione del registratore dovrebbe avvenire entro il 31/12/2020, al più tardi entro il 12 gennaio 2021.
L’aggiornamento consentirà di inserire sullo scontrino il codice lotteria e la modalità di incasso (se corrispettivo pagato in contanti o con strumenti elettronici).
È bene dotarsi anche di un lettore ottico da collegare al registratore per leggere il codice a barre del codice lotteria, in modo da non doverlo inserire ogni volta manualmente.
-
Cosa deve fare il cliente
Il cliente deve munirsi di codice lotteria e mostrarlo all’esercente.
Il cliente deve già arrivare in negozio con il codice lotteria pronto, non è l’esercente che richiede il codice per il cliente.
-
Come deve pagare il cliente per partecipare alla lotteria degli scontrini
Il cliente, in base alla bozza di Legge finanziaria 2021, per partecipare può pagare soltanto attraverso pagamento elettronico (carte di credito, bancomat, satispay, ecc…).
-
Cosa deve fare l’esercente
L’esercente, dopo aver acquisito il codice lotteria, deve consentire ai clienti di pagare con modalità elettronica per poter partecipare alla lotteria.
Per fare ciò, avrà collegato il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico e installato (consigliabile) un lettore ottico per registrare in automatico il codice lotteria senza errori.
Sullo scontrino sarà esplicitato sia il codice lotteria sia l’evidenza dell’importo pagato in modalità elettronica.
Se verrà confermato quanto previsto nella bozza delle Finanziaria 2021, il cliente che paga in contanti non può partecipare alla lotteria.
-
L’esercente può rifiutarsi di inserire il codice lotteria sullo scontrino?
Premesso che l’aggiornamento 7.0 del registratore telematico è obbligatorio, l’esercente può rifiutarsi di inserire i codici lotteria.
Il consumatore può segnalare tale circostanza nelle sezione dedicata del Portale Lotteria del sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Nulla di obbligatorio, naturalmente, ma sarà la dura “legge del mercato” che renderà obbligatorio acquisire il codice lotteria, in quanto il cliente, di fronte a un eventuale rifiuto, sceglierà un altro negozio per effettuare gli acquisti dei beni o servizi richiesti.
-
Partecipazione alla lotteria degli scontrini e detrazione delle spese mediche sono alternativi.
Se si vuole partecipare alla lotteria degli scontrini, non si può detrarre la spesa medica.
Se si vuole detrarre la spesa medica, non si può partecipare alla lotteria degli scontrini.
Per chi si trova nella situazione di emettere scontrini “parlanti” per spese detraibili (ottici, farmacie,…), lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Per completezza, riportiamo qui di seguito la procedura da seguire per prendere il codice lotteria (qualora lo voleste prendere voi stessi per i vostri acquisti personali) e un esempio di scontrino dal 01/01/2021.
Dal sito: www.lotteriadegliscontrini.gov.it
CASHBACK
Per quanto riguarda il Cashback, l’esercente non deve fare nulla, solo accettare il pagamento elettronico da parte del cliente.
Non ci sono codici da inserire né aggiornamenti del registratore telematico da fare.