Un anno di fatturazione elettronica: luci e ombre

A un anno dall’obbligo generalizzato di avvio del processo di fatturazione cerchiamo di fare il punto sulle certezze e sui casi particolari che potrebbero destare alcune problematiche o dubbi applicativi. Qui di seguito sono quindi puntualizzati quelli che sono gli altri “pilastri fiscali” delle fatture elettroniche che, se non rispettati, provocano indetraibilità o indeducibilità rispettivamente dell’IVA o del costo, ovvero:

  1. la fattura elettronica si considera fiscalmente emessa quando è transitata dal Sistema di Interscambio. 
    1. Risulta quindi importante “monitorare” lo stato di avanzamento di una trasmissione di fattura per non incappare in problematiche di sanzioni per tardiva documentazione dell’operazione (cessione di beni e/o prestazione di servizi). Possibili scarti, infatti, devono essere gestiti nei 5 giorni successivi.
    2. A volte la questione si complica quando le fatture transitano da un provider di servizio di fatturazione elettronica: la data di “presa in carico” del file xmlfattura non sempre coincide con quella di invio allo SDI. Le cause principali di questi ritardi possono essere riconducibili a tempi tecnici di trasmissione che hanno una periodicità prefissata (1minuto oppure 1 ora oppure 5 ore e  così via) oppure per blocchi dovuti a errori di compilazione della fattura xml riscontrati dal sistema software del provider di servizio ancor prima di essere inviata allo SDI.
  2. una volta che la fattura elettronica è emessa, la sua data di emissione coincide con quella indicata nel campo xml 2.1.1.3 «data» dei dati generali del documento. Occorrerà quindi porre particolare attenzione al momento di trasmissione del file xmlfattura al fine di rispettare il disposto normativo facendo distinzione, rispettivamente, tra fattura immediata e fattura differita:
    1. 12 giorni dalla data indicata in fattura per quella immediata;
    2. entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.
  3. La fattura elettronica si considera fiscalmente ricevuta dal destinatario dalla “data di consegna” indicata nella ricevuta di consegna trasmessa dal Sistema di Interscambio.
    1. Il “possesso” del file xml fattura è uno dei due requisiti essenziali per poter detrarre l’iva esposta in fattura (vedasi nota 3)
  4. La data di ricezione è riportata all’interno della ricevuta di consegna. 
  5. Nel caso di «impossibilità di recapito» la data di possesso corrisponde a quella del momento in cui il file xmlfattura del fornitore è scaricato dalla sezione «Le tue FE passive messe a disposizione» dell’area riservata del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 
  6. L’IVA riportata all’interno della fattura ricevuta è detraibile dal momento in cui si verificano le seguenti due condizioni, salvo i casi di indeducibilità prevista dalla Legge IVA: 
    1. l’imposta diventa esigibile; 
    2. dal possesso del documento.
  7. Come regola generale, la detrazione IVA su fatture ricevute ad esempio nell’anno 2019 può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con data limite 31.12.2019. Pertanto, l’IVA esposta in tutte le fatture di acquisto datate 2019 e che saranno ricevute tramite il sistema di interscambio dal 01.01.2020 parteciperanno alla liquidazione IVA dal mese di gennaio 2020.
  8. In caso di presenza di importi esenti, non imponibili o fuori campo superiori a € 77,47 la fattura elettronica è soggetta a imposta di bollo pari a € 2,00. Fanno eccezione le fatture che riguardano cessioni all’esportazione, dirette o triangolari, quelle relative a operazioni intracomunitarie e quelle scambiate fra organi della Pubblica Amministrazione. L’importo totale dovuto per trimestre, messo anche a disposizione nell’area riservata Fatture & Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere versato o tramite F24 o mediante addebito diretto su c/c inserendo le relative coordinate bancarie sfruttando il predetto servizio.

LA LIQUIDAZIONE IVA A “CAVALLO D’ANNO”

Se non vi son dubbi sul fatto che per l’emittente l’IVA è da versare nella liquidazione periodica durante la quale l’IVA sia divenuta esigibile (anche senza emissione del documento fattura), per quanto riguarda il ricevente si possono verificare i seguenti casi particolari che comportano una differente detrazione dell’IVA e che qui di seguito si provvede a evidenziare:

  • Fattura datata 2019, ricevuta e registrata sul Registro IVA Acquisti entro il 31 dicembre 2019: l’IVA esposta in fattura partecipa alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2019. 
  • Fattura datata 2019, ricevuta nel corso del 2019 e registrata sul Registro IVA Acquisti dal 01 gennaio 2020 (ad esempio 07 gennaio 2020): l’IVA confluirà nella dichiarazione IVA annuale del 2019 e non nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2020. Per tutto l’anno 2019, invece, molti contribuenti hanno recuperato nel liquidazione IVA del mese precedente fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo.
  • Fattura datata 2019, ricevuta e registrata sul Registro IVA Acquisti in gennaio 2020: l’IVA partecipa alla liquidazione periodica del mese di gennaio 2020. 

Ma anche in termini di deducibilità dei costi occorre fare un po’ di attenzione distinguendo innanzitutto i soggetti IVA con tenuta della contabilità ordinaria rispetto a quelli con tenuta della contabilità c.d. semplificata.

Per tutte le aziende in contabilità ordinaria nulla cambia in termini di deduzione dei costi rispetto al passato; l’unica particolarità consisterà nel probabile aumento del numero di registrazioni per rilevazione dei costi di esercizio per «fatture da ricevere».

Per le aziende in contabilità semplificata che hanno esercitato l’opzione triennale alla deducibilità per «registrato» occorrerà fare molta attenzione alla data di consegna SDI. Solo da quella data, infatti, sarà possibile registrare la fattura elettronica ricevuta e quindi dedurne il relativo costo. 

Di seguito si riporta una rappresentazione esemplificativa sia in termini di detraibilità IVA sia di deducibilità dei costi differenziando i casi di soggetti IVA in regime di contabilità ordinaria da quelli in contabilità semplificata. 

DEDUCIBILITA’ E DETRAIBILITA’ FATTURE ACQUISTO

   

Fatture elettroniche a “cavallo” d’anno

    

 

 

 

contabilità ordinaria

contabilità semplificata

 

  

 

 

opzione “registrato”

data fattura

data ricezione

data registrazione

costi

IVA

costi

IVA

 

 

 

anno

anno

anno

anno

30/12/19

31/12/19

31/12/19

2019

2019

2019

2019

30/12/19

31/12/19

02/01/20

2019

2019*

2020

2019*

30/12/19

02/01/20

02/02/20

2019

2020

2020

2020

30/12/19

16/01/20

16/01/20

2019

2020

2020

2020

02/01/20

05/01/20

05/01/20

2020

2020

2020

2020

RISCHIO DI MOMENTANEE TENSIONI FINANZIARIE?

Analizzando la tabella precedente, si vuole cogliere l’attenzione del lettore sul fatto che con tutta probabilità, rispetto al passato, la liquidazione IVA di dicembre 2019 subirà uno squilibrio per il fatto che molte fatture di acquisto facenti parte del normale “ciclo tecnico” non rientreranno nel conteggio dell’IVA periodica dell’ultima liquidazione di fine anno (dicembre per i contribuenti mensili e ultimo trimestre per i trimestrali).

I casi che potrebbero verificarsi nella ricezione delle fatture elettroniche passive di fine anno possono essere qui di seguito così riassunti:

Fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo alla liquidazione IVA periodica cui si riferisce la data fattura e la cui IVA è inserita nella medesima liquidazione: con tutta probabilità il saldo IVA relativo al mese di dicembre 2019 si attesterà su di un importo a debito IVA più elevato del consueto perché l’IVA relativa alle fatture di acquisto del medesimo periodo (dicembre) ricevute da gennaio 2020 ed entro il termine di trasmissione della dichiarazione IVA annuale 2019 sarà recuperata solo in sede di dichiarazione IVA annuale 2019. Questo eventuale squilibrio finanziario potrà essere evitato sollecitando taluni fornitori, nel limite del possibile, a provvedere all’emissione delle fatture differite verosimilmente entro il 23 dicembre 2019. Non è quindi sufficiente che il fornitore abbia emesso e spedito la fattura entro il 31 dicembre, per la detrazione occorre che il cliente la riceva entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Fatture ricevute nel corso del 2019 la cui IVA è detratta nella liquidazione periodica di ricezione delle medesime: in questo caso NULLA CAMBIA in termini di liquidità rispetto al passato. Il contribuente da sempre detrae l’IVA delle fatture dei propri fornitori dalla data della loro ricezione (data ricezione=data registrazione).

TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE – SCARTI DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ ORDINARIA E SEMPLIFICATA 

Come anticipato in premessa, le fatture attive si considerano fiscalmente emesse una volta ottenuta la ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio (Agenzia delle Entrate). Per questo motivo si consiglia di monitorare SEMPRE, dal proprio gestionale di fatturazione elettronica, il ciclo di trasmissione delle fatture al fine di poter intervenire tempestivamente nel sistemare eventuali fatture scartate dal sistema di interscambio. I tempi di azione sono di cinque giorni dalla data riportata nella ricevuta di scarto. 

Se da una parte, finalmente, anche il legislatore ha fatto chiarezza sui termini di trasmissione di una fattura elettronica: 

  1. 12 giorni dalla data indicata in fattura per quella immediata;
  2. entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita,

dall’altra non esistono più moratorie e, pertanto, le sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche sono oggi le seguenti, così come ribadito anche dall’ultima Risposta interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 528 del 16 dicembre 2019:

  1. tra il 90% e il 180% dell’imposta, con un importo mai inferiore a € 500,00 così come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 471/97; 
  2. la sanzione è ridotta da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.000,00 per ciascuna operazione tardivamente documentata quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione della relativa IVA.

Naturalmente, è fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del c.d. ravvedimento operoso. 

Sarà poi cura del contribuente “tardivo” fare le proprie analisi di costo-beneficio; infatti, con tutta probabilità: 

  • in casi di tardività sporadiche sarà conveniente sfruttare la predetta sanatoria;
  • per situazioni più critiche con molte fatture emesse tardivamente (non sono pochi i casi di tardività dovuta a problemi tecnici) e di importi inferiori a euro 250,00 per singolo documento potrebbe convenire attendere l’eventuale accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e invocare il beneficio del cumulo giuridico ex art 12 D.Lgs 472/97. Una opportunità confermata dalla lettura della norma che quando ha voluto negare tale beneficio lo ha espressamente scritto: ne sono un esempio la sanzione da spesometro prima ed esterometro poi. Le sanzioni previste per la fattura elettronica non sono state accompagnate da questo espresso diniego.

LE FATTURE ELETTRONICHE NON RICEVUTE DAI FORNITORI 

Come accadeva in passato per le fatture cartacee, se entro 4 mesi dal momento di effettuazione dell’operazione non si riceve la fattura elettronica passiva da parte del proprio fornitore, nei successivi 30 giorni il cessionario/committente dovrà emettere un particolare tipo di documento xmlfattura denominato “autofattura denuncia” con codice «tipo documento» TD20. 

In difetto, incorrerebbe nella sanzione del 100% dell’IVA esposta con un minimo di € 250,00 (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97).

Risulta pertanto importante porre attenzione alla ricezione soprattutto di quelle fatture di piccolo importo e magari già pagate per le quali però non risulta la loro presenza neppure nell’area riservata “fatture elettroniche messe a disposizione” del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. L’onere sanzionatorio potrebbe rivelarsi veramente eccessivo rispetto all’intento di recupero del costo della prestazione (in fase di primo avvio dell’obbligo generalizzato sono infatti riscontrati problemi tecnici che hanno determinato tardive e/o mancate trasmissioni). Oggi che non è più prevista moratoria alcuna tutti i contribuenti dovranno porre maggiore attenzione impostando delle procedure interne volte a monitorare le uscite finanziare per pagamenti verso fornitori con le relative fatture pervenute per il tramite del Sistema di Interscambio.

L’IMPOSTA DI BOLLO 

Necessita una piccola puntualizzazione anche l’imposta di bollo di € 2,00, dovuta quando la fattura emessa comprende importi esenti, non imponibili o fuori campo superiori a € 77,47. 

  1. Termini di versamento: entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre solare conteggiato sul totale delle fatture emesse nel medesimo periodo oggetto del tributo se il valore presunto annuale per imposta di bollo è superiore a euro 1.000,00. In caso di importo annuale inferiore, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
  2. La mancata indicazione del valore «SI» nel campo xml «dati bollo» non inficia la validità fiscale della fattura elettronica. 

A partire dal 2020 (salvo ritardi tecnici) l’Agenzia delle Entrate provvederà in autonomia al conteggio automatico di quanto dovuto da ciascun emittente anche se il campo xml «dati bollo» non verrà valorizzato. L’importo sarà quindi messo a disposizione, come di consueto, nell’apposita area riservata del sito Fatture & Corrispettivi. La legge finanziaria 2020 ha previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l’Agenzia delle entrate invierà telematicamente apposita comunicazione al contribuente con l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (ridotta a 1/3) e degli interessi dovuti. Si avranno quindi 30 giorni di tempo per effettuare il relativo versamento, decorsi i quali l’Agenzia delle entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Note:

1 – Par 4.1 Regole tecniche in materia di fatturazione elettronica tra privati Prot. n. 89757/2018: “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.”
2 – ex art. 1 c.1 dpr 100/98: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633….” 
3 – Art 25 c.1 DPR 633/72: “.. omississ… e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.”
4 –  Con tutta probabilità in passato le fatture cartacee ricevute nei primissimi giorni dell’anno successivo e datate anno precedente erano registrate con data riferita all’anno precedente.
5 – art 18 c. 5 DR 600/73: “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento
6 – Il presupposto è di un esercizio solare (dal 01.01.2019 al 31.12.2019)
7 – Al più tardi entro la dichiarazione IVA dell’anno 2019 (scadenza 30.04.2020), registrata nell’apposito sezionale “Documenti con detrazione in Dichiarazione IVA anno precedente (art.19, c.1 DPR 633/72”). Se registrata dal 01 maggio 2020 l’IVA non sarà più detraibile, neppure in una delle liquidazioni IVA periodiche dell’anno 2020.
8 – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+528+del+2019.pdf/66c74ffe-2dec-f528-1992-c280004f3552
9 – Art 12 c.1 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: “E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione.”

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